Dichiarazione congiunta di Fiorella Prodi (Cgil ER), Ciro Donnarumma (Cisl ER) e Giuseppina Morolli (Uil ER) su sentenza Tribunale Ferrara su bando buoni spesa emanato dal Comune
«Piena soddisfazione delle Organizzazioni Sindacali per l’ordinanza cautelare del Tribunale di Ferrara con la quale si segna un punto fermo relativamente alla parità dei diritti dei cittadini di fronte alla legge. Infatti, confermando il carattere discriminatorio del bando sui buoni spesa emanato dal Comune di Ferrara, il Tribunale ha posto le condizioni perché venga ripristinato un diritto leso.
Il Tribunale di Ferrara, con l’ordinanza pronunciata in data odierna, ha accertato “il carattere discriminatorio della condotta tenuta dal Comune di Ferrara e per esso dalla sua Giunta Comunale, consistente nell’avere emanato la delibera del 1 aprile 2020, con la quale sono stati adottati criteri e modalità di selezione delle domande per l’erogazione delle risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare sotto forma di “buoni spesa”, ai sensi della Ordinanza della Protezione civile 658/2020, nella parte in cui tali criteri contengono, per gli stranieri extra UE, il requisito del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, anziché dei soli requisiti relativi alla condizione di disagio economico e alla domiciliazione nel territorio comunale, nonché nella parte in cui è previsto un ordine di priorità a favore dei cittadini italiani, quindi degli appartenenti all’Unione Europea e, infine, ai cittadini non appartenenti alla UE”
L’ordinanza riconosce altresì la piena legittimazione alle Organizzazioni Sindacali in ragione della loro attività quotidiana a tutela dei diritti di tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro nazionalità, quali titolari di un diritto proprio ad intervenire nei casi di discriminazione collettiva.
Il Tribunale ha perciò “ordinato al Comune di Ferrara, in persona del Sindaco pro tempore, di riformulare i criteri e le modalità in questione di cui alla delibera n. GC-2020-113-Prot. Gen. N. PG-2020-37192 del 1 aprile 2020 senza le clausole di cui sopra, consentendo la presentazione di nuove domande, prefissando termine idoneo e attribuendo ai nuovi richiedenti il medesimo importo attribuito ai primi richiedenti che si trovassero nella medesima condizione applicando per gli uni e per gli altri i medesimi criteri.”
Sul ricorso, promosso da ASGi erano intervenute Cgil Cisl e UIL convinte di potersi opporre in Tribunale a un’ordinanza comunale che definiva criteri differenti a seconda della nazionalità ed escludeva i cittadini stranieri non in possesso di permesso di soggiorno di lungo periodo».